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Imposta di Soggiorno: legge e regolamenti comunali. Confronto tra Assisi e città umbre e italiane

DiConfrontiAssisi

Lug 30, 2021

Il Comune di Assisi nel settembre 2017 ha introdotto, con delibera N° 66 del 28/09/17, l’imposta di soggiorno a carico dei clienti delle strutture ricettive del comune di Assisi.

L’imposta è stata applicata in conformità a Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, art. 4 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 67 del 23 marzo 2011)

In questo articolo pubblichiamo integralmente l’articolo di legge e una serie di regolamenti addottati da alcune simili ad Assisi per caratteristiche turistiche, per permettere un confronto tra Assisi e le medesime

D.LGS n. 23 del 14 marzo 2011
Art. 4 – Imposta di soggiorno

Il relativo gettito è’ destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta di soggiorno può’ sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città’ ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno.

In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà’ di disporre ulteriori modalità’ applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 67 del 23 marzo 2011

http://95.110.157.84/gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110067/sommario.htm

Scarica qui sotto i regolamenti in pdf