Introduzione di Clara Brunacci da Il candidato Sindaco, un soggetto da formare. Documenti e procedure per amministrare
Il Regolamento edilizio
Secondo il Testo Unico sull’edilizia il regolamento edilizio è lo strumento normativo che disciplina a livello comunale le modalità costruttive della edificazione, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Il Regolamento Edilizio dà le principali definizioni edilizie ed urbanistiche, precisa i metodi di misurazione, indica gli elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento, definisce per la materia i compiti del Dirigente o del Responsabile del servizio, determina la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia.
Con lo stesso regolamento viene descritta la procedura dei provvedimenti di competenza comunale, viene disciplinata l’esecuzione degli interventi, nonché il collaudo delle opere e le modalità per il controllo e la vigilanza, che gli uffici comunali esercitano durante l’esecuzione dei lavori, definiti i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari rispetto ai diversi usi cui sono destinati gli immobili, nonché le caratteristiche edilizie ed abitative delle costruzioni.
Il regolamento è nato prima della legislazione urbanistica, quando non era neppure concepibile una pianificazione del territorio e con l’avvento della legislazione urbanistica esso ha mantenuto la ricchezza originaria del suo contenuto ed anche la sua autonomia formale dal piano regolatore, di cui è peraltro uno strumento integrativo.
Così mentre lo strumento urbanistico effettua la suddivisione in zone del territorio comunale, il regolamento edilizio disciplina le modalità costruttive disponendo in particolare in ordine alle altezze, alle distanze dei fabbricati, all’ampiezza dei cortili e degli spazi interni, all’aspetto dei fabbricati, ecc., per cui le norme del regolamento edilizio, sebbene ispirate a finalità pubblicistiche, sono anche rilevanti nei rapporti interprivati
Il procedimento di formazione del regolamento edilizio, che ha la sua base nell’art. 36 della legge urbanistica, si svolge attraverso le fasi della adozione, approvazione e pubblicazione. La prima, quella dell’adozione, di competenza del Consiglio comunale, non trova nella legge urbanistica una specifica disciplina, mentre la competenza della approvazione viene attribuita della Regione. Per quanto riguarda, infine, la pubblicazione si applicano le apposite prescrizioni degli statuti comunali.
Il carattere normativo del regolamento edilizio non può essere messo in dubbio.
Tale configurazione implica anzitutto il dovere di conoscenza, da parte del giudice, delle disposizioni regolamentari analogamente a quanto avviene per ogni altra norma giuridica primaria o secondaria, in secondo luogo, la regola secondo cui il regolamento, a differenza del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, non può normalmente essere impugnato direttamente, data la generalità ed astrattezza del suo contenuto. Solo in casi eccezionali, quando la disposizione regolamentare sia capace di ledere direttamente e autonomamente l’interesse dei privati, è stata riconosciuta la possibilità di una sua immediata impugnativa non collegata a quella dell’atto applicativo.
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Fonte: Comune di Assisi – Pianificazione e governo del territorio
http://www.comune.assisi.pg.it/pianificazione-e-governo-del-territorio/